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Documentos sobre a Relação Judaica-Cristã

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Accordo fondamentale tra la Santa Sede e lo Stato di Israele

Santa Sede e lo Stato d'Israele
Israel (1993/12/30)

 

Preambolo.

La Santa Sede e lo Stato d'Israele,
- memori del carattere particolare e del significato universale della Terra Santa;

- consapevoli della natura unica delle relazioni tra la chiesa cattolica e il popolo ebraico, e del processo storico di riconciliazione e di crescita nella comprensione reciproca e nell'amicizia tra cattolici ed ebrei;
- avendo deciso il 29 luglio 1992, di istituire una "Commissione bilaterale permanente di lavoro", al fine di studiare e definire insieme i punti di comune interesse, e nella prospettiva di una normalizzazione delle loro relazioni,

- riconoscendo che il lavoro della summenzionata commissione ha prodotto materiale sufficiente per un primo e fondamentale Accordo;

- rendendosi conto che tale Accordo fornirà una base solida e duratura per lo sviluppo progressivo delle loro relazioni presenti e future e per la promozione del compito della commissione,

- concordano sui seguenti articoli:

Articolo1.

1. Lo Stato d'Israele, richiamandosi alla propria Dichiarazione d'indipendenza, afferma il proprio impegno continuo a sostenere e osservare il diritto umano alla libertà di religione e di coscienza come è definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri atti internazionali cui aderisce.
2. La Santa Sede, richiamandosi alla dichiarazione sulla libertà religiosa del concilio ecumenico Vaticano II Dignitatis humanae, afferma l'impegno della chiesa cattolica a sostenere il diritto umano alla libertà di religione e di coscienza, com'è definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri atti internazionali da essa sottoscritti. La Santa Sede desidera inoltre affermare il rispetto della chiesa cattolica per le altre religioni e i loro seguaci, secondo quanto solennemente stabilito dal concilio ecumenico Vaticano II nella dichiarazione sulle relazioni della chiesa con le religioni non cristiane Nostra aetate.
Articolo 2.

1. La Santa Sede e lo Stato d'Israele si impegnano all'appropriata collaborazione alla lotta contro ogni forma di antisemitismo e ogni tipo di razzismo e di intolleranza religiosa, e nella promozione della reciproca comprensione tra le nazioni, della tolleranza fra le comunità e del rispetto per la vita e la dignità umana.


2. La Santa Sede coglie l'occasione per ribadire la propria condanna dell'odio, della persecuzione e di ogni altra manifestazione di antisemitismo rivolta contro il popolo ebraico e i singoli ebrei, ovunque, in ogni tempo e da chiunque. In particolare, la Santa Sede deplora gli attacchi ad ebrei e la profanazione delle sinagoghe e dei cimiteri ebraici, atti che offendono la memoria delle vittime dell'Olocausto, in particolare quando avvengono negli stessi luoghi che ne sono stati testimoni.

Articolo 3.

1. La Santa Sede e lo Stato d'Israele riconoscono che entrambi sono liberi nell'esercizio dei loro rispettivi diritti e della loro autorità, e si impegnano a rispettare questo principio nelle loro reciproche relazioni e nella loro collaborazione per il bene del popolo.

2. Lo Stato d'Israele riconosce il diritto della chiesa cattolica a portare avanti i propri compiti religiosi, morali, educativi e caritativi, e ad avere istituzioni sue proprie, e a formare, designare ed impiegare proprio personale nelle suddette istituzioni o per i suddetti compiti secondo i loro scopi. La chiesa riconosce il diritto dello stato ad adempiere ai propri compiti, quali la promozione e la tutela del benessere e della sicurezza del popolo. Stato e chiesa riconoscono entrambi la necessità del dialogo e della collaborazione in quegli ambiti che per la loro natura lo richiedano.

3. Riguardo alla personalità giuridica cattolica come da diritto Canonico, la Santa Sede e lo Stato d'Israele avvieranno un negoziato su come essa possa essere pienamente esercitata nel diritto israeliano, sulla base dei risultati di una sottocommissione mista di esperti.

Articolo 4.

1. Lo Stato d'Israele afferma il proprio permanente impegno a mantenere e a rispettare lo 'status quo' nei Luoghi Santi cristiani ai quali è applicato, e i relativi diritti delle comunità cristiane ad esso sottoposte. La Santa Sede afferma l'impegno permanente della chiesa cattolica a rispettare il summenzionato 'status quo' e i suddetti diritti.

2. Quanto detto sopra sarà applicato malgrado qualsiasi interpretazione in contrario di altri Articoli del presente Accordo fondamentale.

3. Lo Stato d'Israele concorda con la Santa Sede sull'obbligo del permanente rispetto e della tutela del carattere proprio dei luoghi sacri cattolici, quali le chiese, i monasteri. i conventi, i cimiteri e simili.

4. Lo Stato d'Israele concorda con la Santa Sede sulla permanente garanzia della libertà di culto cattolico.

Articolo 5.

La Santa Sede e lo Stato d'Israele riconoscono di avere entrambi interesse nel favorire i pellegrinaggi cristiani in Terra Santa. Ogni volta che si renderà necessario un coordinamento, i rispettivi organismi della chiesa e dello stato si consulteranno e collaboreranno a seconda delle esigenze.
Lo Stato d'Israele e la Santa Sede esprimono la speranza che tali pellegrinaggi costituiscano un'occasione per una migliore comprensione tra i pellegrini e le persone e le religioni in Israele.

Articolo 6.
La Santa Sede e lo Stato d'Israele congiuntamente ribadiscono il diritto della chiesa cattolica a istituire, mantenere e dirigere scuole e istituti di studio a tutti i livelli; l'esercizio di tale diritto sarà in armonia con i diritti dello stato nel campo dell'educazione.

Articolo 7.

La Santa Sede e lo Stato d'Israele riconoscono di avere un comune interesse nel promuovere e incoraggiare gli scambi culturali tra le istituzioni cattoliche in tutto il mondo e le istituzioni educative, culturali e di ricerca in Israele, e nell'agevolare l'accesso a manoscritti, documenti storici e altre fonti affini, in conformità con le leggi e i regolamenti appropriati.

Articolo 8.

Lo Stato d'Israele riconosce che il diritto della chiesa cattolica alla libertà d'espressione nello svolgere le proprie funzioni viene esercitato anche attraverso strumenti di comunicazione di proprietà della chiesa; l'esercizio di tale diritto sarà in armonia con i diritti dello stato nel campo dei mezzi di comunicazione.

Articolo 9.

La Santa Sede e lo Stato d'Israele ribadiscono congiuntamente il diritto della chiesa cattolica a svolgere i suoi compiti caritativi attraverso le proprie istituzioni sanitarie e di assistenza sociale; l'esercizio di tale diritto sarà in armonia con i diritti dello stato in questo campo.

Articolo 10.

1. La Santa Sede e lo Stato d'Israele ribadiscono congiuntamente il diritto della chiesa cattolica alla proprietà.

2. Senza pregiudizio per i diritti consolidati delle parti:

a) La Santa Sede e lo Stato d'Israele negozieranno in buona fede un accordo complessivo, che contempli soluzioni accettabili da ambo le parti su questioni non chiare, non fissate o discusse che riguardino argomenti come la proprietà e le questioni economiche e fiscali relative alla chiesa cattolica in generale o a specifiche comunità o istituzioni cattoliche.

b) In vista dei suddetti negoziati, la Commissione bilaterale permanente di lavoro nominerà una o più sottocommissioni bilaterali di esperti per studiare tali punti e formulare proposte.

c) Le parti si prefiggono di iniziare i summenzionati negoziati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo e mirano a raggiungere un accordo entro due anni dall'inizio dei negoziati.

d) Per tutta la durata di tali negoziati, si dovranno evitare azioni incompatibili con questi impegni.

Articolo 11.

1. La Santa Sede e lo Stato d'Israele dichiarano il rispettivo impegno per la promozione della risoluzione pacifica dei conflitti tra gli stati e le nazioni, escludendo la violenza ed il terrore dalla vita internazionale.

2. La Santa Sede, fatto salvo in ogni caso il diritto a esercitare il proprio magistero morale e spirituale, ritiene opportuno richiamare che, a motivo del suo stesso carattere, è solennemente impegnata a rimanere estranea a qualsiasi conflitto puramente temporale; tale principio si apllica in particolare per i territori disputati e le frontiere non definite.

Articolo 12.

La Santa Sede e lo Stato d'Israele continueranno in buona fede il negoziato in conformità con l'Agenda concordata a Gerusalemme il 15 luglio 1992 e confermata in Vaticano il 29 luglio 1992; lo stesso vale per quei punti che emergessero dagli articoli del presente Accordo, nonché per altri punti concordati bilateralmente come oggetti di negoziato.

Articolo 13.

1. In questo Accordo, le Parti usano i termini nel senso qui specificato:

a) la chiesa cattolica e la chiesa - comprendendo, inter alia, le sue comunità e istituzioni;

b) comunità della chiesa cattolica - intendendo le entità religiose cattoliche considerate dalla Santa Sede come chiese "sui iuris" e dallo Stato d'Israele come "comunità religiose riconosciute";

c) lo Stato d'Israele e lo stato - comprendendo, inter alia, le sue autorità stabilite per legge.

2. Nonostante la validità del presente Accordo relativamente alle parti, e senza derogare dalla generalità di ogni valida norma di legge in riferimento ai trattati, le Parti concordano che il presente Accordo non pregiudichi i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati esistenti tra l'una o l'altra delle Parti e uno o più Stati, che siano conosciuti ed effettivamente a disposizione di ambo le Parti all'atto della firma del presente Accordo.
Articolo 14.

1 All'atto della firma del presente Accordo fondamentale e in preparazione all'istituzione di piene relazioni diplomatiche, la Santa Sede e lo Stato d'Israele si scambiano rappresentanti speciali, il cui grado e privilegi sono specificati in un Protocollo addizionale.

2. A seguito dell'entrata in vigore e immediatamente dopo l'inizio della realizzazione del presente Accordo fondamentale, la Santa Sede e lo Stato d'Israele stabiliranno piene relazioni diplomatiche al livello, da parte della Santa Sede, di nunziatura apostolica ,e da parte dello Stato d'Israele, di ambasciata.

Articolo 15.

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data dell'ultima notifica di ratifica di una delle due Parti.

Fatto in due copie originali in lingua inglese ed ebraica, testi entrambi ugualmente autentici. In caso di divergenza, prevale il testo inglese.

Firmato a Gerusalemme, oggi giorno trenta del mese di dicembre dell'anno 1993, che corrisponde al giorno sedici del mese di Teveth dell'anno 5754.

[Tradotto a cura del Sidic dall'originale in lingua inglese]

 

 

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